La perdita di un feto a causa di un errore medico non è più considerata un danno “minore” o solo potenziale. Con una decisione destinata a segnare un punto di svolta, la Corte di Cassazione ha stabilito che la morte del concepito deve essere risarcita allo stesso modo della perdita di un bambino già nato, riconoscendo pienamente l’esistenza di un rapporto parentale e affettivo già durante la gravidanza.
Si tratta di un principio che rafforza la tutela dei genitori vittime di malasanità e ridefinisce i confini del danno non patrimoniale legato alla perdita prenatale.
La pronuncia nasce da una vicenda di responsabilità medica particolarmente grave. Una coppia di genitori, insieme ai nonni, ha citato in giudizio una struttura sanitaria e il personale medico per la morte della figlia avvenuta durante un parto cesareo.
Secondo quanto emerso in giudizio, i sanitari avrebbero ritardato l’intervento chirurgico nonostante fossero stati registrati, molte ore prima, tracciati cardiotocografici anomali, con chiari segnali di sofferenza fetale. Il ritardo avrebbe compromesso in modo irreversibile le condizioni della bambina, causandone il decesso.
I familiari hanno quindi chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che il comportamento negligente dei medici avesse distrutto non solo una vita, ma anche un legame affettivo già pienamente formato.
In primo grado, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento per genitori e nonni, respingendo invece la domanda proposta per i fratelli nati successivamente, non ancora concepiti al momento dei fatti.
In appello, però, la Corte territoriale ha ridotto del 50% l’importo liquidato, sostenendo che, in caso di feto nato morto, il rapporto parentale fosse soltanto “potenziale” e non equiparabile a quello con un figlio già nato. Da qui la decisione di dimezzare il risarcimento.
Una motivazione che i genitori hanno contestato, ricorrendo in Cassazione.
Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribaltato integralmente l’impostazione dei giudici d’appello, affermando un principio chiaro:
La perdita del feto, quando causata da colpa medica, integra un danno da perdita del rapporto parentale pienamente risarcibile, al pari della morte di un figlio già nato.
Secondo la Suprema Corte, la sofferenza dei genitori non può essere qualificata come danno potenziale, perché il rapporto affettivo e familiare si sviluppa già durante la gravidanza. La morte del concepito spezza un legame reale, concreto e profondo, non una mera aspettativa futura.
La Cassazione fonda la propria decisione su solidi riferimenti costituzionali e sovranazionali:
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale, che già riconosce al concepito una posizione giuridica meritevole di tutela.
Sul piano pratico, la Cassazione chiarisce che il danno da perdita del feto deve essere liquidato utilizzando le tabelle di Milano, considerate ormai parametro di riferimento nazionale per il danno non patrimoniale.
I giudici di merito dovranno:
Questa decisione rappresenta un cambio di paradigma nella tutela dei genitori vittime di malasanità. La perdita del concepito non è più un evento giuridicamente “attenuato”, ma una lesione grave del rapporto parentale, meritevole di pieno ristoro.
Le ricadute potrebbero essere rilevanti anche su altri fronti delicati del diritto, dalla responsabilità sanitaria ai casi di violenza contro donne incinte, rafforzando la protezione della vita prenatale e del legame affettivo che nasce ben prima del parto.
Per le famiglie colpite da tragedie simili, si tratta di un riconoscimento importante: il dolore per un figlio perso in gravidanza è lo stesso, giuridicamente e umanamente, di quello per un figlio già nato.