Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di un dipendente che usufruiva dei permessi previsti dalla Legge 104, ribadendo che il datore di lavoro non può sorvegliare i movimenti del lavoratore con strumenti invasivi come il GPS. La decisione segna un importante precedente sul rispetto della privacy e dei diritti dei lavoratori.
Il caso riguarda un dipendente licenziato nel luglio 2024 per presunto uso improprio dei permessi 104, destinati all’assistenza della madre disabile. L’azienda aveva disposto il monitoraggio dell’auto aziendale tramite un dispositivo GPS, senza informare il lavoratore, ritenendo che l’uomo non si trovasse nei pressi dell’abitazione della madre durante le ore di permesso.
Il Tribunale ha tuttavia giudicato inammissibili le modalità di raccolta delle prove, dichiarando che il controllo a distanza, effettuato senza consenso e senza garanzie legali, costituisce una violazione della dignità e della riservatezza del lavoratore, protette dallo Statuto dei Lavoratori e dal Codice della Privacy.
Il dipendente ha dimostrato che le attività compiute nei giorni contestati – come l’installazione di grate di sicurezza e la sistemazione della casa per agevolare i movimenti della sorella disabile – erano pienamente compatibili con la finalità dei permessi previsti dalla Legge 104. Secondo il giudice, queste azioni rientrano nel concetto di assistenza indiretta, cioè tutte quelle attività che contribuiscono al benessere e alla sicurezza del familiare assistito.
Il Tribunale ha quindi annullato il licenziamento, ordinando il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e condannando l’azienda al pagamento degli stipendi arretrati a partire dalla data del licenziamento, oltre a un risarcimento di 7.000 euro per spese legali. La sentenza sottolinea anche l’assenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, descritto come affidabile e rispettoso delle regole aziendali.
Questa pronuncia rafforza la tutela dei lavoratori che assistono familiari con disabilità e stabilisce un principio chiaro: i permessi 104 non possono giustificare forme di sorveglianza occulta che ledano i diritti fondamentali della persona.