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Pignoramento: cosa succede se il debitore svuota il conto con un assegno circolare e come tutelarsi

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Assegni circolari e pignoramento presso terzi: un fenomeno in crescita che rischia di compromettere l’efficacia delle azioni esecutive. Sempre più creditori si trovano di fronte a un ostacolo imprevisto: il debitore, sapendo di essere a rischio pignoramento, svuota il proprio conto corrente richiedendo un assegno circolare, che poi non incassa immediatamente. Questo comportamento, sebbene formalmente lecito, può risultare elusivo nei confronti del creditore procedente.

Come funziona il meccanismo elusivo

Il debitore, ricevuto l’atto di precetto, può richiedere alla banca l’emissione di un assegno circolare intestato a sé stesso o a un soggetto terzo di fiducia. In questo modo, al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, il conto corrente risulterà svuotato. Il creditore, quindi, si troverà di fronte a un saldo insufficiente per soddisfare il credito vantato.

Il titolo è pignorabile?

Secondo la giurisprudenza prevalente, l’assegno circolare rappresenta a tutti gli effetti un credito esigibile. Tuttavia, il suo pignoramento richiede modalità particolari. Come stabilito dalla Cassazione (Sez. II, n. 2917/1990), il pignoramento di titoli come l’assegno circolare deve avvenire nelle forme del pignoramento mobiliare diretto, e non presso terzi. L’ufficiale giudiziario dovrebbe, quindi, recarsi presso il domicilio del debitore per individuare fisicamente il titolo, operazione spesso difficile da attuare.

Esistono però interpretazioni più elastiche. La Cassazione (Sez. III, n. 7394/1993) ha ammesso, in alcune circostanze, il pignoramento presso terzi anche per crediti incorporati in titoli. Tuttavia, questa linea interpretativa non è uniforme e dipende dal giudice dell’esecuzione.

Il ruolo della banca e l’obbligo di dichiarazione

Nel contesto del pignoramento presso terzi, è dibattuto se la banca debba comunicare anche l’emissione di assegni circolari non ancora riscossi. Alcune tesi sostengono che, in quanto ausiliario del giudice, l’istituto bancario dovrebbe fornire informazioni su tali titoli e sulla relativa provvista. Tuttavia, la giurisprudenza più rigorosa tende a non estendere tale obbligo informativo.

Ordine di esibizione: uno strumento utile

Per superare l’ostacolo informativo, è possibile ricorrere all’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c. In sede di pignoramento presso terzi, il creditore può chiedere al giudice di imporre alla banca l’esibizione degli estratti conto, così da:

  • verificare operazioni sospette prima o dopo la notifica del pignoramento;
  • accertare se la banca ha effettuato pagamenti non autorizzati;
  • individuare l’emissione di assegni circolari a favore del debitore.

Questa documentazione, se presentata tempestivamente e motivata in sede giudiziale, può essere determinante.

Strategie difensive in caso di assegni non riscossi

Se emerge la presenza di un assegno circolare non incassato, il creditore può agire in due modi:

  1. Richiedere il sequestro conservativo del titolo, secondo l’art. 2905 c.c., annotandolo ai sensi dell’art. 1997 c.c.
  2. Attivare la procedura prevista dall’art. 86 della Legge sugli Assegni (R.D. 1736/1933), che consente al prenditore di richiedere il pagamento dell’assegno dopo 20 giorni dalla denuncia.

Nel caso in cui l’assegno sia intestato allo stesso debitore, e quindi emesso ma non utilizzato, la banca è tenuta a ripristinare la provvista sul conto. Il pignoramento notificato potrà così estendersi anche a queste somme rientrate.

Come prevenire simili manovre elusive

Una buona prassi consiste nello specificare già nell’atto di pignoramento che l’azione esecutiva si estende anche alle somme relative a titoli emessi ma non incassati, compresi gli assegni circolari. Questa clausola può rafforzare la posizione del creditore e impedire l’elusione dell’obbligo di pagamento.


Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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