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Assegno di mantenimento, prescrizione a 5 anni: stop ai ratei troppo vecchi. La nuova sentenza che cambia tutto

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Una nuova e importante pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata chiarisce definitivamente i termini entro cui è possibile recuperare i ratei non pagati dell’assegno di mantenimento. Con la sentenza n. 2386 del 28 ottobre 2025, i giudici stabiliscono che la prescrizione non è di dieci anni, ma di cinque anni, applicando l’art. 2948 del codice civile.
Chi non agisce in tempo, quindi, rischia di perdere per sempre il diritto agli arretrati.

Una decisione destinata ad avere effetti concreti su migliaia di ex coniugi impegnati in contenziosi economici dopo la separazione o il divorzio.


Il caso: un precetto da oltre 41mila euro e l’opposizione dell’ex marito

La vicenda trae origine da un atto di precetto notificato da una donna al suo ex marito, con il quale chiedeva il pagamento di oltre 41.000 euro a titolo di ratei di mantenimento arretrati.
L’uomo però ha presentato opposizione, affermando:

  • di aver contribuito economicamente al figlio,
  • che buona parte degli importi richiesti era ormai prescritta.

Il Tribunale ha così chiarito i principi applicabili, offrendo una lettura rigorosa che farà da riferimento per casi simili.


Prescrizione a cinque anni: dopo questo termine il credito si perde

Il punto centrale della sentenza è chiaro:

i ratei dell’assegno di mantenimento si prescrivono in 5 anni.

Trattandosi di prestazioni periodiche (rate mensili), si applica l’art. 2948 c.c.
Questo significa che:

  • ogni rata non pagata ha una propria scadenza,
  • il creditore ha 5 anni di tempo per agire o inviare una diffida,
  • trascorso questo periodo senza atti interruttivi, la rata è persa definitivamente.

La semplice esistenza della sentenza di separazione non trasforma il termine da cinque a dieci anni.


Prescrizione di dieci anni? Solo con una sentenza che accerti gli arretrati

Il Tribunale ricorda che la prescrizione decennale si applica solo in un caso:

quando c’è già una sentenza definitiva che accerta quali ratei sono arretrati.

Senza questo giudicato specifico, ogni richiesta tardiva resta soggetta al termine breve.

Nel caso esaminato:

  • non c’era alcuna sentenza che quantificasse gli arretrati,
  • la donna non aveva mai ottenuto un provvedimento ad hoc,

→ quindi non si poteva applicare il termine di dieci anni.


Separazione: niente sospensione dei termini

Altro tema decisivo: la sospensione della prescrizione tra coniugi.

La legge prevede che la prescrizione sia sospesa durante il matrimonio, per tutelare il vincolo familiare.

Ma il Tribunale chiarisce che:

tra coniugi separati la prescrizione decorre normalmente.

Non c’è più il vincolo di solidarietà familiare che impedirebbe di avviare un’azione legale.
La crisi è ormai formalizzata, quindi non esiste motivo per sospendere i termini.


Il precetto è nullo per tutte le somme prescritte

Applicando questi principi, il Tribunale ha:

  • accolto l’opposizione,
  • dichiarato nulle tutte le somme anteriori ai cinque anni,
  • lasciato in piedi solo i ratei più recenti.

Per la moglie, ciò significa perdere in modo definitivo una parte consistente delle somme richieste.


Cosa significa in pratica per separati e divorziati

Questa sentenza rafforza un orientamento sempre più diffuso: tutelare la certezza dei rapporti economici e impedire richieste dopo lunghi periodi di inattività.

Per chi deve ricevere l’assegno:

  • Non aspettare troppo: dopo 5 anni il credito svanisce.
  • Una semplice diffida formale è sufficiente a interrompere la prescrizione.
  • Conservare prova delle comunicazioni è essenziale.

Per chi deve pagare:

  • Si possono contestare richieste cumulative troppo estese.
  • È possibile eccepire la prescrizione per evitare di pagare ratei ormai estinti.
  • La verifica delle date è fondamentale.

La decisione rappresenta un precedente che contribuirà a limitare contenziosi tardivi e richieste sproporzionate.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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