Con la sentenza n. 68/2024, depositata il 22 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della Legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede che anche la madre intenzionale sia riconosciuta come genitore del bambino nato da procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero, secondo le leggi del Paese in cui la procedura è avvenuta.
Una decisione che segna un punto di svolta per le famiglie omogenitoriali e riconosce pienamente il diritto del minore a vedersi garantita la doppia genitorialità quando entrambi i partner hanno condiviso e accettato il percorso della PMA.
Cosa stabiliva la norma e cosa cambia con la sentenza
In precedenza, la legge italiana riconosceva come madre solo colei che partoriva il bambino, escludendo la madre intenzionale, ovvero la partner che aveva espresso consenso alla PMA e si era assunta la responsabilità genitoriale. Questa posizione creava una profonda discriminazione giuridica nei confronti dei bambini nati da coppie di donne, lasciandoli formalmente privi di una figura genitoriale legale.
La Corte Costituzionale ha stabilito che tale esclusione è in contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto:
- discrimina i bambini nati da coppie omogenitoriali rispetto a quelli nati da coppie eterosessuali;
- lede l’identità personale del minore, privandolo del diritto a una stabilità giuridica e affettiva;
- nega il diritto del minore a ricevere cura, educazione e mantenimento da entrambi i genitori;
- compromette la responsabilità genitoriale condivisa e consapevolmente assunta.
Il caso da cui nasce la decisione
La sentenza risponde a una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca, in seguito alla richiesta, da parte della Procura, di cancellare la madre intenzionale dall’atto di nascita di un bambino nato da PMA effettuata all’estero da una coppia di donne. La Corte ha ritenuto tale richiesta in violazione del principio costituzionale che tutela il superiore interesse del minore.
Un principio fondato sull’interesse del minore
La Consulta sottolinea che, in presenza di un progetto genitoriale condiviso, nessuno dei due partner può sottrarsi alle responsabilità genitoriali. Il diritto del bambino ad avere due genitori giuridicamente riconosciuti è considerato primario, ed è garantito anche da norme del diritto internazionale, come:
- l’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- l’art. 8 della Convenzione europea di Strasburgo del 1967;
- gli articoli 315 bis e 337 ter del Codice Civile italiano.
Cosa non cambia
La sentenza non modifica le condizioni di accesso alla PMA in Italia, che rimangono disciplinate dalla normativa vigente (L. 40/2004). Il provvedimento si limita a chiarire che, una volta nato un bambino da PMA effettuata legalmente all’estero, entrambi i genitori intenzionali hanno uguale responsabilità e riconoscimento giuridico.
Un passo avanti per l’uguaglianza
Questa sentenza rappresenta un passaggio fondamentale verso una maggiore inclusività e parità di diritti per le famiglie formate da persone dello stesso sesso. La Corte riafferma il principio secondo cui l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi forma di pregiudizio ideologico o discriminazione normativa.
La genitorialità, conclude la Corte, è un impegno consapevole e responsabile, non un mero fatto biologico. E in quanto tale, va riconosciuto e tutelato.