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Psicologo: vietato rivelare al coniuge la salute del paziente. Il Tribunale di Roma ribadisce il segreto professionale assoluto

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Il segreto professionale dello psicologo è inviolabile e non può essere violato nemmeno con finalità benevole o in contesti informali. A ribadirlo è una nuova e significativa sentenza del Tribunale di Roma (n. 119 del 5 gennaio 2026), che chiarisce definitivamente i limiti della riservatezza nel rapporto terapeutico, anche quando si tratta di comunicazioni tra coniugi.

Segreto professionale dello psicologo: nessuna eccezione, nemmeno fuori dallo studio

Il segreto professionale rappresenta un pilastro fondamentale della professione psicologica e un diritto indisponibile del paziente. Secondo i giudici romani, lo psicologo resta tale in ogni momento, indipendentemente dal luogo o dal contesto in cui si trova.

Non esistono deroghe legate a rapporti di amicizia, confidenze private o tentativi di “aiuto” esterni al percorso clinico. Le informazioni apprese durante le sedute restano coperte da riservatezza assoluta e permanente.

La vicenda: confidenze al marito della paziente e violazione della deontologia

La sentenza nasce dal caso di una psicologa che, convinta di favorire una riconciliazione familiare, aveva rivelato al marito della propria paziente dettagli intimi, valutazioni cliniche e diagnosi psicologiche emerse nel corso della terapia.

La difesa ha sostenuto che il colloquio fosse avvenuto in un clima informale e amichevole, lontano dallo studio professionale. Un’argomentazione respinta con fermezza dal Tribunale, che ha chiarito come la natura privata del contesto non attenui, ma anzi aggravi la violazione.

Buone intenzioni irrilevanti: la riservatezza prevale su tutto

Un punto centrale della decisione riguarda l’intento della professionista. L’obiettivo dichiarato era quello di ridurre il conflitto tra i coniugi, spiegando al marito le fragilità psicologiche della moglie.

Per i giudici, però, le buone intenzioni non giustificano la diffusione di dati sensibili. Lo psicologo non può assumere il ruolo di mediatore familiare senza consenso esplicito, libero e documentato del paziente. La tutela della privacy e della dignità personale prevale su qualsiasi valutazione soggettiva di opportunità o utilità.

Nessun danno da dimostrare: l’illecito è immediato

La sentenza chiarisce inoltre che non è necessario provare un danno concreto (come conseguenze economiche o familiari) affinché la violazione sia sanzionabile.

Si tratta di un illecito formale, che si perfeziona nel momento stesso in cui l’informazione riservata viene comunicata a terzi, al di fuori del perimetro protetto della relazione terapeutica.

Sanzione disciplinare confermata: censura per la psicologa

Il Tribunale ha confermato la sanzione della censura inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi. Una misura disciplinare che, pur non essendo la più grave, rappresenta un serio richiamo deontologico e incide sull’onorabilità professionale.

La decisione assume un valore di monito per l’intera categoria: la fiducia del paziente è un bene primario e non negoziabile, soprattutto in contesti delicati come crisi coniugali, separazioni o conflitti familiari.

Un principio chiaro: il terapeuta non è il confidente del partner

Con la sentenza n. 119/2026, il Tribunale di Roma riafferma un principio netto: lo psicologo non può mai trasformarsi nel confidente del coniuge del paziente, nemmeno se ritiene che ciò possa migliorare l’equilibrio familiare.

Trasparenza, lealtà e rispetto della riservatezza restano gli unici interessi sovraordinati nel rapporto di cura. Ogni violazione mina la credibilità della professione e il patto di fiducia su cui si fonda il sistema sanitario.


Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it Aiuto freelance e piccoli imprenditori a costruire modelli di acquisizione clienti sostenibili, senza dipendere subito da siti complessi o advertising. Mi occupo di strategia, posizionamento e sistemi leggeri per validare un’offerta prima di investire negli strumenti.

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