Quando un genitore anziano non è più autosufficiente, il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) può diventare una scelta necessaria. Tuttavia, la decisione non è sempre semplice, soprattutto quando emergono disaccordi tra familiari, in particolare tra coniuge, figli o altri parenti stretti. In questi casi, è importante sapere chi ha il diritto di decidere e quali strumenti giuridici sono previsti dalla legge.
Se il genitore non è in grado di prendere decisioni in autonomia per motivi di salute, e tra i familiari non c’è accordo, è possibile ricorrere al giudice tutelare. La legge italiana prevede due principali misure di protezione:
Nel caso in cui vi sia già un amministratore di sostegno o un tutore, ma continuino a sussistere conflitti tra i familiari, è comunque il Giudice Tutelare ad avere l’ultima parola. Può intervenire per autorizzare il ricovero, modificare i poteri conferiti o anche sostituire l’amministratore in carica.
Se il genitore è capace di prendere decisioni autonomamente, nessun familiare può imporgli un ricovero. La volontà dell’interessato è prioritaria e solo in presenza di una conclamata incapacità mentale, accertata formalmente, si può procedere in modo diverso.
Nei casi in cui vi sia disaccordo tra figli, coniuge o altri parenti sulla gestione dell’assistenza, il ricorso al giudice tutelare è l’unica strada percorribile. Chiunque sia legato da un vincolo familiare stretto può presentare istanza al tribunale per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. La figura nominata dovrà agire nell’esclusivo interesse della persona anziana, valutando le sue condizioni sanitarie, abitative e relazionali.
La retta della RSA si compone di due parti:
Se il genitore non ha le risorse economiche per far fronte al pagamento, si può richiedere un contributo al Comune di residenza, che valuterà l’eventuale integrazione sulla base dell’ISEE e della situazione patrimoniale.
Non esiste un obbligo automatico di pagamento da parte dei figli. Il contributo da parte dei familiari può essere richiesto solo in presenza di:
La giurisprudenza ha più volte stabilito che, in assenza di obblighi contrattuali o di legge, il figlio non può essere costretto a contribuire economicamente al ricovero del genitore.