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Risarcimento per errore medico: l’ASL paga anche se il paziente era già grave. La Cassazione cambia le regole

Una nuova decisione della Corte di Cassazione segna un punto fermo nella responsabilità sanitaria: l’ASL (o l’ospedale) deve risarcire il danno anche quando l’errore medico si somma a condizioni preesistenti del paziente. In altre parole, la fragilità del malato non può più diventare un “alibi” per ridurre o azzerare il risarcimento.

Il principio è contenuto nell’ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026, che richiama il concorso di cause: se una condotta sanitaria sbagliata contribuisce al peggioramento, il nesso causale non viene meno solo perché c’erano già fattori naturali o patologie pregresse.

Errore medico e malattia preesistente: cosa dice la Cassazione

Nel contenzioso per malasanità, una difesa ricorrente delle strutture sanitarie è questa: “il paziente era già compromesso, l’esito negativo sarebbe arrivato comunque”.
Con questa ordinanza, la Cassazione chiarisce che:

  • se l’errore sanitario ha contribuito anche solo in parte al danno, la responsabilità esiste;
  • la presenza di condizioni naturali (pregresse o concomitanti) non cancella il dovere di risarcire.

Il riferimento è al principio dell’equivalenza delle cause: ogni fattore che concorre a produrre l’evento dannoso rileva come causa.

Il caso: la neonata prematura e le infezioni contratte in ospedale

La vicenda riguarda una bambina nata prematuramente, ricoverata subito dopo il parto. Durante la degenza avrebbe contratto due infezioni gravi, che hanno richiesto terapie antibiotiche aggressive. La minore ha riportato conseguenze importanti, tra cui una compromissione dell’udito con una invalidità permanente stimata intorno al 30%.

In primo grado e in appello, però, la richiesta di risarcimento era stata respinta: secondo i giudici di merito, l’immaturità del nervo acustico legata alla prematurità poteva essere una causa “assorbente” e non si riusciva a stabilire con certezza assoluta quanto avessero inciso le infezioni.

La svolta: differenza tra causalità materiale e causalità giuridica

La Cassazione ribalta l’impostazione e distingue due piani:

1) Causalità materiale
Serve a capire se la condotta (errore/omissione) ha contribuito al danno. Se sì, il nesso causale c’è, anche se esistono concause naturali.

2) Causalità giuridica
Arriva dopo: serve a stabilire quale parte del danno è imputabile all’errore e quale si sarebbe verificata comunque per la condizione preesistente.

Il punto chiave è questo: il giudice non può dire “non si può quantificare” e quindi negare tutto. Deve invece procedere a una stima ragionata della quota risarcibile.

Come si calcola il risarcimento: metodo differenziale e valutazione equitativa

Quando non è possibile una misurazione “scientifica” precisa, la Cassazione indica due strumenti:

  • metodo differenziale:
    si parte dall’invalidità complessiva e si sottrae la quota “naturale” (quella che sarebbe comunque derivata dalla patologia/condizione preesistente).
    Quello che resta è il danno risarcibile, imputabile alla condotta sanitaria.
  • valutazione equitativa del giudice (art. 1226 c.c.):
    se la sottrazione non è quantificabile con precisione, il giudice deve stimare in modo equo la quota risarcibile, motivando bene il percorso logico.

Perché questa sentenza è importante

L’effetto pratico è forte: le strutture sanitarie non possono più “scaricare” tutto sulla fragilità del paziente. Anzi, proprio i pazienti più vulnerabili (neonati prematuri, anziani pluripatologici, malati cronici) ottengono una tutela più concreta: la loro condizione non riduce l’obbligo di cura, lo rende ancora più stringente.

Per ASL e ospedali, questo significa maggiore attenzione su:

  • prevenzione delle infezioni,
  • protocolli e buone pratiche,
  • gestione del rischio clinico,
    perché anche una concausa naturale non elimina la responsabilità risarcitoria.
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