In Italia, la presenza in casa di bambini, anziani o persone fragili non costituisce un ostacolo automatico alle procedure di sfratto o pignoramento. La normativa prevede alcune tutele per i soggetti vulnerabili, ma non garantisce l’immunità dall’esecuzione forzata. In alcuni casi, è possibile ottenere una sospensione temporanea o un rinvio, ma la procedura, salvo eccezioni, resta legittima.
Quando viene emesso un provvedimento di sfratto, la presenza di minori, disabili o anziani non impedisce l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Le forze dell’ordine, su ordine del giudice, possono eseguire lo sgombero anche in queste condizioni. Tuttavia, non esistendo termini fissi per l’esecuzione, in presenza di situazioni delicate, l’ufficiale può valutare un rinvio temporaneo, ad esempio se sono in corso trattative per una nuova sistemazione o sono presenti gravi patologie.
Nei casi di separazione o divorzio, la legge tutela la continuità affettiva dei figli minorenni o disabili, riconoscendo al genitore affidatario il diritto di abitare nell’immobile familiare, anche se intestato all’altro coniuge. Questo diritto può estendersi anche ai figli maggiorenni non autosufficienti.
Tuttavia, l’assegnazione non è definitiva: può cessare se il genitore affidatario si risposa, convive stabilmente con un nuovo partner o abbandona l’abitazione. In ogni caso, la decisione spetta al giudice, che valuterà l’interesse prevalente dei figli.
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata grazie a un comodato gratuito per esigenze familiari, il proprietario non può richiedere il rilascio in qualsiasi momento. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rientro in possesso è ammesso solo in presenza di una necessità urgente, sopravvenuta e documentata.
Quando nell’immobile risiedono figli fragili o economicamente non autonomi, la giurisprudenza tende a privilegiare la continuità abitativa, specialmente se il proprietario possiede altri immobili.
In caso di esecuzione forzata immobiliare, l’art. 560 del Codice di Procedura Civile, aggiornato dalla riforma Cartabia, consente al debitore e alla sua famiglia di rimanere nell’immobile fino al trasferimento al nuovo acquirente o alla conclusione dell’asta.
La presenza di bambini, anziani o disabili non modifica questa regola, ma ne rafforza in alcuni casi l’opportunità. Tuttavia, il diritto a restare può decadere se:
In questi casi, il giudice può disporre la liberazione anticipata.
Diversa è la disciplina degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. In questi casi, l’interesse pubblico prevale su ogni altra considerazione. Lo sgombero è obbligatorio, anche in presenza di soggetti fragili. Tuttavia, se l’occupante è in buona fede, l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati può concedere un termine per il rilascio, e il Comune può supportare il ricollocamento.
In passato, sono state adottate misure straordinarie per sospendere temporaneamente gli sfratti nei confronti di anziani, disabili o persone prive di reddito. Tuttavia, le proroghe automatiche sono state dichiarate incostituzionali, e oggi ogni situazione viene valutata caso per caso, senza tutele automatiche.