L’uso della geolocalizzazione durante il lavoro da remoto è stato giudicato illegittimo dal Garante per la Privacy, che ha sanzionato un’azienda con una multa di 50.000 euro per il tracciamento della posizione dei dipendenti in smart working.
Cosa è successo
L’azienda monitorava circa 100 lavoratori in modalità agile, chiedendo loro di attivare la localizzazione GPS di PC e smartphone, e di inviare via email la posizione in tempo reale. Tali controlli avvenivano senza un’adeguata informativa, né alcuna base giuridica idonea. Le verifiche erano poi seguite da procedimenti disciplinari, configurando un’invasione nella sfera privata dei dipendenti.
Cosa dice la normativa: Statuto dei Lavoratori e Jobs Act
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), così come aggiornato dal Jobs Act (D. Lgs. 151/2015), stabilisce che:
- Gli strumenti di controllo a distanza sono ammessi solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza
- Devono essere previsti da un accordo sindacale o, in mancanza, autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro
- Il consenso del lavoratore non è sufficiente a legittimare il controllo
- Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo se lavoratore informato in modo adeguato
Posizione del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito (newsletter n. 534/2025) che:
“Nel lavoro agile non è consentito ridurre la libertà e la dignità del lavoratore attraverso strumenti tecnologici che comportano un controllo meccanico e continuo della sua attività.”
La geolocalizzazione sistematica, anche se limitata a controlli a campione, rappresenta una forma di sorveglianza non compatibile con la Costituzione e le normative italiane ed europee sulla privacy.
Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’Ispettorato ha chiarito che:
- Qualsiasi strumento di controllo diverso da quello strettamente lavorativo necessita di un accordo sindacale
- In mancanza di accordo, serve richiesta di autorizzazione all’Ispettorato
- Il consenso del dipendente non sostituisce in alcun caso l’accordo collettivo o l’autorizzazione
Il caso specifico e la sanzione
Nel caso sanzionato, l’azienda aveva elaborato un sistema di tracciamento che prevedeva:
- Chiamate telefoniche da parte dell’ufficio controlli
- Richiesta di attivazione GPS e invio di mail con l’ubicazione
- Successivi confronti tra dati dichiarati e geolocalizzazione
- Potenziali procedimenti disciplinari in caso di difformità
Tale condotta è stata ritenuta invasiva e non conforme alla normativa vigente, portando alla multa di 50.000 euro.
📌 In sintesi
- La geolocalizzazione dei lavoratori in smart working è vietata senza autorizzazione formale
- Le aziende devono rispettare lo Statuto dei Lavoratori e il quadro normativo sulla privacy
- Il consenso del singolo dipendente non è sufficiente a giustificare il monitoraggio
- Il Garante Privacy ha ribadito che la dignità e la riservatezza sono beni inviolabili
- In caso di violazioni, le sanzioni possono raggiungere i 50.000 euro