La Corte di Cassazione mette fine al precariato strutturale nella scuola: chi supera i 36 mesi di supplenze non può più essere assunto con contratti a termine. Con la sentenza n. 30779/2025 si rafforza il diritto alla stabilizzazione e al risarcimento economico per docenti e personale ATA.
La questione del precariato scolastico torna al centro dell’attenzione dopo una decisione destinata a fare giurisprudenza. Con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: superata la soglia dei 36 mesi di supplenze, anche non continuative, il lavoratore della scuola ha diritto alla stabilizzazione e non può essere ulteriormente impiegato con contratti a tempo determinato.
Una pronuncia che rafforza le tutele per migliaia di docenti e operatori ATA e che si inserisce in un contesto normativo già profondamente cambiato nel corso del 2024 e del 2025.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un docente di religione cattolica che aveva superato ampiamente il limite dei 36 mesi di servizio con incarichi a tempo determinato. Il Ministero dell’Istruzione aveva tentato di difendere la reiterazione dei contratti, sostenendo che la stabilizzazione potesse avvenire esclusivamente tramite concorso.
La Cassazione ha respinto questa impostazione, chiarendo che l’abuso dei contratti a termine non può essere sanato solo attraverso le procedure concorsuali, soprattutto quando i posti risultano vacanti e disponibili. In questi casi, la prosecuzione del rapporto precario viola il diritto europeo e nazionale.
La sentenza si coordina con le novità introdotte dal Decreto-legge n. 131/2024, noto come Decreto Salva infrazioni, varato per rispondere alle contestazioni della Commissione Europea sull’uso eccessivo dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, scuola compresa.
L’articolo 12 del decreto ha introdotto una tutela rafforzata per i lavoratori precari vittime di abuso, prevedendo:
In precedenza il tetto massimo era fermo a 12 mensilità: il raddoppio dell’indennizzo rappresenta un cambio di passo netto nella tutela dei diritti dei precari della scuola.
È importante chiarire un punto fondamentale: la trasformazione automatica del contratto a tempo indeterminato non è prevista per legge. Anche dopo i 36 mesi, la stabilizzazione non scatta in modo automatico.
Tuttavia, secondo la Cassazione, la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite è illegittima e impone all’amministrazione una soluzione definitiva, che nella pratica non può che essere la stabilizzazione o, in alternativa, un consistente risarcimento economico.
La pronuncia della Suprema Corte rafforza una richiesta storica dei sindacati: il ripristino del doppio canale di reclutamento, affiancando ai concorsi ordinari lo scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Un sistema che consentirebbe:
Chi ha superato i 36 mesi di supplenze, anche non continuative, può:
La nuova giurisprudenza offre finalmente una base solida per tutelare chi ha garantito per anni il funzionamento della scuola pubblica senza le tutele del ruolo.