Tra le voci che compongono lo stipendio dei lavoratori dipendenti, il superminimo rappresenta un elemento integrativo della retribuzione che può incidere in modo significativo sul trattamento economico complessivo. Si tratta di una somma aggiuntiva rispetto al minimo contrattuale previsto dal CCNL, riconosciuta con criteri variabili e in base a differenti modalità.
Il superminimo è un importo fisso e continuativo che si aggiunge alla retribuzione base stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato. Non ha natura occasionale, non è legato a straordinari o premi, e viene corrisposto mensilmente come parte integrante dello stipendio.
Può essere riconosciuto:
Le motivazioni per cui viene riconosciuto possono variare: competenze specialistiche, svolgimento di mansioni superiori, meriti individuali o trattative personali al momento dell’assunzione.
Una volta inserito in busta paga, il superminimo:
Uno degli aspetti centrali del superminimo è la sua eventuale assorbibilità. Se non specificato diversamente, può essere ridotto o eliminato in presenza di aumenti retributivi stabiliti dal contratto collettivo.
Esempio: se un lavoratore ha un minimo contrattuale di 1.550 euro più un superminimo di 250 euro, e il nuovo CCNL aumenta il minimo a 1.700 euro, il superminimo si riduce a 100 euro. Se il minimo salisse a 1.800 euro, il superminimo verrebbe totalmente assorbito.
Il superminimo è non assorbibile solo se ciò è chiaramente indicato:
Può inoltre diventare non assorbibile in presenza di mansioni o competenze particolari che giustifichino una retribuzione personalizzata.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il mantenimento nel tempo del superminimo, anche in assenza di patti scritti, può consolidare il diritto del lavoratore a conservarlo. Se il datore di lavoro ha sempre riconosciuto aumenti contrattuali senza modificare il superminimo, si può configurare un comportamento concludente che impedisce l’assorbimento.
Il superminimo è distinto dagli scatti di anzianità, che premiano la durata del servizio. I due istituti non si assorbono reciprocamente e si sommano nella retribuzione complessiva. La differente natura giuridica impedisce che uno venga sacrificato a favore dell’altro.
Il superminimo individuale può essere modificato solo con il consenso del lavoratore, tramite un nuovo accordo. Il datore di lavoro non può rimuoverlo unilateralmente. Nel caso di superminimo previsto da un accordo collettivo aziendale, può essere rivisto solo tramite un nuovo accordo collettivo, salvo clausole che ne tutelino la permanenza.