L’assenza per malattia è un diritto del lavoratore, ma non è immune da contestazioni. Anche in presenza di un certificato medico, il datore di lavoro può attivare verifiche fiscali e indagini, sollevando dubbi sulla reale idoneità al lavoro. In caso di pareri medici discordanti, sarà il giudice a stabilire la validità della prognosi.
Il certificato rilasciato dal medico curante rappresenta la prova dello stato di malattia, ma non ha valore assoluto. Può essere oggetto di verifica e contestazione. In particolare:
La verifica della malattia spetta esclusivamente al medico fiscale incaricato dall’INPS, che può:
Il referto del medico fiscale è un atto pubblico solo per i fatti obiettivi (es. presenza del lavoratore), ma le sue valutazioni sanitarie possono essere contestate in sede giudiziale.
Se il medico fiscale non conferma lo stato di malattia:
È possibile opporsi immediatamente al giudizio medico, attivando la valutazione del coordinatore sanitario INPS.
Il dipendente può:
Il datore può ingaggiare investigatori autorizzati per documentare comportamenti incompatibili con l’infermità. Anche in presenza di un referto medico favorevole, può raccogliere prove utili per contestare la validità dell’assenza.
Il medico competente dell’azienda:
Non ha il potere di invalidare il certificato del medico curante, ma può fornire osservazioni tecniche utilizzabili in giudizio.
Solo il datore di lavoro può avviare una contestazione formale, agendo su due fronti:
In caso di:
spetta al Giudice del Lavoro stabilire quale parere prevalga. Il giudice può disporre una perizia medica indipendente per chiarire la reale idoneità del lavoratore e la congruità della prognosi.