Un’ordinanza che restringe ancora di più le misure in atto. Ribera passata a fatica in arancione dopo soggette settimane in zona rossa e con un contagio diffuso si blinda con la nuova ordinanza del sindaco Matteo Ruvolo. Ecco i punti più salienti del provvedimento a firma del primo cittadino che sarà in vigore a partire da domani.
“Preso atto che i divieti e le restrizioni imposte dai Governi nazionale e regionale, che non prevedono limitazioni alle categorie di beni vendibili in zona arancione, legittimano la possibilità
dei cittadini di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato per usufruire di tutti i servizi o delle attività non sospese;
Ritenuto che tale regolamentazione, in considerazione della velocità di diffusione del virus, non risulta appropriata, se non ulteriormente disciplinata, in quanto genera occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono, per la loro naturale dinamicità, una pericolosa riduzione, anche involontaria, del grado di osservanza delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale e, quindi, del divieto di assembramento;
Preso atto che continuano a verificarsi assembramenti che inficiano, di fatto, le misure di contenimento fin qui adottate mettendo a rischio l’intera collettività riberese;
Considerato che il carattere particolarmente diffusivo delle sospette varianti integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
Richiamato l’art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
P.Q.S.
In aggiunta alle misure nazionali e regionali contenitive del contagio vigenti, in sostituzione delle precedenti ordinanze sindacali, l’applicazione dal 1/5/2021 e fino a nuova disposizione delle seguenti misure:
a) l’accesso alle attività commerciali autorizzate è limitato ad un solo componente il nucleo familiare;
b) le attività commerciali al dettaglio si svolgono, comunque, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.
Per tutte le attività non sospese è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite;
ORDINA
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA
c) è vietato l’uso dell’autovettura con persone non conviventi tranne che per motivi di lavoro o necessità da comprovare. In tali casi devono essere rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
d) il divieto di stazionamento tra persone non conviventi, se non per ragioni di necessità o lavoro, in tutti i luoghi pubblici della città ivi comprese le località di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande;
e) è consentita la partecipazione alle funzioni funebri e all’accompagnamento del feretro all’ultima dimora solo agli stretti congiunti, parenti ed amici, in misura non superiore a 30 persone ed al personale addetto alle imprese funebri. E’ assolutamente vietato porgere le condoglianze in qualsiasi luogo chiuso o aperto. Si raccomanda, inoltre, di evitare le visite di lutto a casa;
f) il divieto di effettuare feste di natura privata, sia svolte presso abitazioni sia presso luoghi aperti al pubblico;
g) l’apertura del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell’area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con le seguenti prescrizioni:
Possono accedere all’area mercatale esclusivamente gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra vivi o mortis causa. Non è consentita la vendita delle merci da parte dei cosiddetti “spuntisti” ad eccezione dei residenti nel Comune di Ribera. Possono accedere all’area mercatale anche spuntisti non residenti che operano nel settore alimentare nel numero massimo di 6 con priorità per gli operatori che hanno registrato il maggior numero di presenze negli ultimi tre mesi”;
L’accesso degli operatori commerciali all’area mercatale avviene non prima delle ore 6.30 da una unica entrata individuata all’intersezione tra la P.za Matteotti e il C.so Margherita mentre l’uscita non oltre le ore 14.00 avviene oltre che dalla stessa entrata sopra individuata anche tramite l’intersezione tra la parte finale della P.zza Matteotti e il C.so Margherita;
La distribuzione dei banchi di vendita sarà curata in via provvisoria dal personale dell’Ufficio Fiere e Mercati che osserverà il distanziamento dei posteggi di almeno un metro;
Gli operatori commerciali sono obbligati a occupare il posteggio assegnato secondo i segni di delimitazione dei posteggi con la finalità di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante tutte le fasi di svolgimento dell’attività commerciale. Gli operatori commerciali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni impartite dal predetto personale che nella prima fase di apertura del Mercato hanno carattere temporaneo ma che potranno essere modificate o confermate per motivi di sicurezza e di contenimento dell’epidemia;
L’ingresso all’area mercatale è consentito agli utenti da un’unica entrata situata presso l’intersezione tra la P.za Matteotti e il c.so Margherita, mentre l’uscita è consentita tramite l’intersezione tra la parte finale della P.za Matteotti e il c.so Margherita; ogni altro accesso mercatale dovrà essere delimitato con transenne o nastri;
E’ obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Per gli operatori commerciali, gli stessi guanti dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/a);
Tra le persone in fila ai banchi, all’interno dell’area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
L’acceso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sarà controllato dalle forze dell’ordine al fine di evitare assembramenti di persone all’interno dell’area mercatale. A tal fine, l’ingresso potrà avvenire in modo dilazionato. Almeno sei operatori svolgeranno servizio di vigilanza, due al varco d’ingresso, due al varco di uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti all’interno dell’area mercatale; per lo svolgimento di tale attività le forze dell’ordine si avvarranno anche della collaborazione di volontari;
Al titolare di posteggio si impone il rispetto delle seguenti misure:
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
▪ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza nel mercato settimanale a causa di un notevole afflusso, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, le forze dell’ordine potranno sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato;
h) l’apertura della villa comunale con le seguenti prescrizioni. E’inibito nella villa comunale l’utilizzo di locali da parte dell’utenza al fine di evitare assembramento di persone. L’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all’uso obbligatorio della mascherina. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
RAMMENTA
Il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina;
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni”.