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Rigettato dal Tar il ricorso di Girgenti Acque sulla tariffa 2016-2019, il presidente dell’Ati Valenti: “Andiamo avanti!”

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Dopo qualche settimana dalla sentenza di rigetto del ricorso di Girgenti Acque per una richiesta di risarcimento milionaria, è arrivata un’altra sentenza contro il gestore. Girgenti Acque aveva impugnato la tariffa 2016-2019 deliberata dall’Ati, ritenendo fosse illegittima e dovesse essere aumentata. Il Tar per la Lombardia ha rigettato il ricorso confermando la tariffa e ha condannato il gestore alle spese di giudizio, liquidate a favore dell’Ati in 4.000 euro.

Sono state ritenute legittime: la riduzione del 50% del costo per il personale; la riduzione della quota di finanziamento per nuovi investimenti; la riduzione del costo di morosità inserito in tariffa.

Girgenti Acque ha impugnato dinanzi al Tar per la Lombardia la deliberazione dell’assemblea dell’Ati del 14 luglio 2017, la numero 33, di approvazione delle tariffe 2016-2019, lamentando: l’illegittimità della riduzione dei costi operativi riconosciuti e, in particolare, dei costi per il personale; la riduzione della quota del Fo.N.I. (Fondo Nuovi Investimenti) da inserire in tariffa; il mancato riconoscimento in tariffa dei maggiori costi per morosità.

Il TAR, con sentenza pubblicata ieri, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, condannando Girgenti Acque alle spese di giudizio.

L’Ati ha deliberato di ridurre del 50% il maggior costo sostenuto da Girgenti Acque per il personale, e ciò tenendo conto della situazione di accertata inefficienza derivante dai costi elevati per il personale in servizio e per l’incremento del numero di personale.

Il giudice ha riconosciuto la legittimità del deliberato, osservando che “la tariffa approvata mira alla finalità di efficientare il costo del personale e di evitare che una gestione inefficiente possa gravare sull’utenza”. “La normativa primaria impone, quindi, una gestione improntata ad efficienza, efficacia ed economicità, non tollerando, per converso, il riconoscimento sul piano tariffario di costi indebiti derivanti da gestioni non improntate a tali principi”. 

L’Ati ha deliberato di decurtare il Fo.N.I., riscosso a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti.

Il giudice ha riconosciuto la legittimità del deliberato, osservando che “in presenza di una modulazione tariffaria che non incide sulla realizzabilità degli investimenti e consente, inoltre, di mantenere l’equilibrio economico finanziario della gestione, risulta legittima la decurtazione operata che, in sostanza, si traduce nella rinuncia a parte degli investimenti al fine di contenere aumenti tariffari che possono risultare socialmente poco sostenibili stante anche le numerose criticità del servizio essenziale riscontrate”. 

L’Ati ha deliberato di ridurre il costo di morosità inserito in tariffa.

Il giudice ha riconosciuto la legittimità del deliberato, osservando che “la morosità dell’utenza rientra ordinariamente fra il rischio di impresa dell’operatore” e ritenendo che “la valorizzazione delle morosità quale costo da allocare in tariffa non possa ridursi ad una sorta di rimborso automatico delle morosità stesse, che non costituirebbe un incentivo al recupero del credito e porrebbe, in definitiva, a carico degli utenti virtuosi, le morosità”.

Il presidente dell’Ati, Francesca Valenti, ha commentato: “Andiamo avanti!”

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