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Scatta il reato di violenza privata, la Cassazione inchioda chi blocca l’auto altrui ostruendone il passaggio

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A confermare la condanna per violenza privata la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 51236/2019 del 19.12.2019 nella quale si specifica che chi blocca l’uscita o l’entrata da o per un garage, un cancello, un box auto, l’ingresso a un cortile o ad un edificio, subisce un procedimento penale vero e proprio.

Bloccare l’uscita o l’entrata di un’auto per la Corte di Cassazione è reato. Chi cerca di ostruire il passaggio di un’utilitaria ad un’abitazione, ad un garage o ad un cancello in modo incivile, infatti, fa scattare il reato di violenza privata. Non si tratta, dunque, solo di una multa per violazione del codice della strada ma chi commette tale reato, anche impedendo l’accesso ad individui che all’interno di un cortile o di un edificio devono recuperare degli attrezzi o utensili di proprietà, compie un abuso e quindi subisce un procedimento penale e va a processo. E’ quanto ha confermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 51236/2019 del 19.12.2019. La Corte ha affermato due importanti principi, e cioè che il reato scatta anche per pochi minuti: non conta quanto tempo duri la violenza, ma il semplice fatto che il comportamento sia stato realizzato e che il reato subentra sia nel caso in cui la condotta sia stata posta in malafede (dolo), con l’intento di dar fastidio, sia con colpa, ossia ignorando di aver bloccato il passaggio, e privando, in tal modo, la persona offesa della propria libertà di determinazione e di azione. Stando a quanto afferma Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per denunciare chi blocca il passaggio occorre immortalare la posizione delle macchine con una fotografia e recarsi alla polizia o ai carabinieri, raccontando l’episodio e chiedendo che si proceda per le vie penali. In alternativa, ci si può rivolgere direttamente alla Procura della Repubblica, per il tramite del proprio avvocato, depositando lì l’atto di querela.

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